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Il dottor Carloni assolto dall'accusa di doping, 'Il fatto non costituisce reato'

4' di lettura Senigallia 27/02/2015 - ‘Il fatto non costituisce reato’. Con questa sentenza il giudice del Tribunale di Ancona Antonella Marrone assolve il farmacista ed omeopata senigalliese Danilo Carloni dall’accusa di doping.

La sentenza - tiene a sottolineare l’avvocato Corrado Canafoglia, legale del farmacista- ripristina finalmente la verità e restituisce dignità ad un professionista serio e rispettoso delle regole che, a causa di questa vicenda giudiziaria pazzesca (che lo ha coinvolto suo malgrado), ha subito danni”.

Pertanto il farmacista senigalliese, che a causa di questa vicenda ha avuto meno incarichi come relatore ed insegnante di medicina naturale ed ha visto il proprio nome associato a pratiche illecite con ripercussioni anche sul piano psicologico, chiederà un risarcimento da devolvere in beneficenza.

Il processo mi ha infamato e destabilizzato umanamente- conferma Danilo Carloni ringraziando la magistratura di Ancona che ha messo fine alla vicenda e gli esperti (professoressa Minghetti e prof. Bettiol dell’Università di Firenze, prof. Cini dell’Università di Bologna e prof. Marcucci dell’Università di Camerino) che lo hanno sostenuto nel corso del processo, oltre il proprio legale- Per questo chiederemo al Coni ed alla Federazione ciclistica italiana un risarcimento che devolverò in beneficenza”.

Coni e Federazione ciclistica italiana che, costituendosi parte civile, hanno chiesto rispettivamente 500.000 euro di danni al farmacista che per sei anni è stato sotto processo penale.

La vicenda infatti, spiega l’avvocato Canafoglia, è iniziata nel febbraio 2009 quando la Procura della Repubblica di Padova ha aperto un’indagine nazionale sul doping nel ciclismo professionistico e sequestrato in Abruzzo, nel corso del ritiro di una squadra professionistica calcistica, varie sostanze e medicinali, delle quali alcune dopanti reperite sul mercato clandestino.

Tra i medicinali la Guardia di Finanza ha trovato il Benfluorex, una sostanza usata per dimagrire saltata alle cronache nel 2008 per il caso della campionessa del mondo di ciclismo Bastianelli, che fu squalificata per doping e non andò alle Olimpiadi di Pechino. “Però- evidenzia il legale del farmacista- sino al 2010 il Benfluorex non era considerato dopante. Lo era la noferfluramina, sostanza che in alcuni casi potrebbe ricavarsi dalla metabolizzazione del Benfluorex una volta ingerito”.

Venne così interrogato subito il direttore sportivo della squadra che- prosegue l’avvocato Canafoglia- riferì di aver acquistato il Benfluorex in una farmacia di Corinaldo per poi, correggersi, dicendo di averlo comprato a Senigallia, in piazza Roma. Inizia qui il calvario giudiziario del dottor Carloni, al quale si contesta “di aver ceduto Benfluorex, a Giuliani Donato, direttore sportivo di società professionistica Hadimec – Nazionale Elettronica, sostanza che una volta assunta potrebbe essere metabolizzata in norferfluramina, sostanza considerata dopante e quindi finalizzata ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti modificando le condizioni psicofisiche e biologiche dell’organismo”, prima davanti al Tribunale di Padova e poi a quello di Ancona.

Dopo sei anni, la vicenda giudiziaria ha avuto fine. Il giudice Antonella Marrone, accogliendo la tesi difensiva (Carloni non ricorda la vendita di Benfluorex a Giuliani, che a sua volta non ricorda la circostanza ed il luogo in cui l’ha comprato. Inoltre il direttore sportivo, che non ha mai riconosciuto con certezza in Carloni il farmacista che gli ha venduto il farmaco, in sede di dibattimento riferirà di aver acquistato il Benfluorex per sé e non per cederlo a terzi; infine nel 2008 e nel 2009, epoca a cui si riferiscono i fatti contestati, la sostanza non era ancora inserita nelle liste Wada- agenzia europea del doping- dove sarà invece aggiunto dal 2010. Le stesse usate dal Coni), ha assolto il farmacista ed omeopata Danilo Carloni perché “il fatto non costituisce reato”.

Per la Cassazione sono dopanti solo i farmaci individuati nell’elenco predisposto dalla Commissione antidoping, in base al principio di tassatività, per cui è fuori dall’area delle condotte incriminate l’uso di farmaci e metodi che pur essendo in re ipsa dopanti, tuttavia non sono stati ancora inclusi nelle liste dei farmaci dopanti. A dicembre 2008 – febbraio 2009 la sostanza non era inserita tra quelle dopanti, per cui – conclude Canafoglia – nessuna responsabilità penale è ascrivibile al Dr. Carloni”.








Questo è un articolo pubblicato il 27-02-2015 alle 18:08 sul giornale del 28 febbraio 2015 - 3444 letture

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