No alle classi pollaio con disabili: il Tar accoglie il ricorso dei genitori della Marchetti

Il Tar accoglie il ricorso presentato da alcuni genitori della scuola Marchetti e “cancella” le classi pollaio. Hanno ottenuto “giustizia” i genitori dei quattro bambini disabili che erano stati inseriti in classi sovraffollate nonostante la legge garantisse loro la formazione di classi di numero più ridotto.
Una decisione, quella del Tar, che fa tirare un sospiro di sollievo non solo ai genitori ma anche agli insegnanti della scuola Marchetti che invano avevano chiesto, già prima dell'inizio dell'anno scolastico, che l'Ufficio Scolastico Regionale procedesse alla formazione di una classe in più. Al “no” dell'amministrazione scolastica regionale era seguita una forte protesta da parte dei genitori e degli insegnanti stessi sfociati con tanto di manifestazione davanti all'istituto. All'avvio della scuola, alunni, insegnanti e docenti hanno affisso striscioni con la scritta “No alle classi pollaio”. Di qui la volontà di ricorrere al Tar.
Il ricorso è stato presentato all’inizio dell’anno scolastico dallo studio legale Lucchetti di Ancona per conto di 4 coppie di genitori di alunni con problemi di disabilità ed è stato direttamente sostenuto da più di 50 altri genitori con un intervento ad adiuvandum. E venerdì è arrivata la sentenza. Con un’ordinanza depositata ieri il Tar Marche ha disposto “la sospensione dei provvedimenti che hanno costretto l’Istituto comprensivo Marchetti a formare classi di 29 e 30 alunni”. Nonostante i 141 iscritti il Ministero aveva assegnato alla Marchetti un organico sufficiente soltanto per la costituzione di 5 prime classi, di cui 4 con al proprio interno dei portatori di handicap. Ed ora la concessione della misura cautelare è stata disposta con specifico riferimento proprio “alla presenza di studenti disabili”.
“In effetti un primo criterio normativo, ai fini della formazione delle classi, è costituito dal rispetto del parametro risultante dal rapporto alunni/superficie e dalle Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, previste nel Decreto del Ministero dell'Interno del 26/08/92 -spiega l'avvocato Elena Daniele-. Un ulteriore criterio è fornito proprio con riferimento alla presenza di alunni disabili, per cui vanno rispettati precisi limiti (25 alunni per classe, 20 in presenza di un bambino con handicap grave) che nel caso di specie risultano ampiamente superati”.
Adesso, in esecuzione del provvedimento del Tar Marche, l'Ufficio Scolastico Regionale dovrà procedere con la formazione della 6° classe. “Accogliendo le osservazioni dei ricorrenti, i giudici hanno assicurato la salvaguardia della qualità dell’insegnamento e dell’offerta educativa per tutti gli studenti -aggiunge la Daniele- riconoscendo che la situazione di sovraffollamento può creare confusione e disorientamento in particolare negli alunni diversamente abili, rischiando così di vanificare il diritto all’istruzione, garantito ai bambini disabili”.

Questo è un articolo pubblicato il 14-10-2011 alle 23:45 sul giornale del 15 ottobre 2011 - 2439 letture
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