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Benefici previdenziali sull\'amianto: attuazione commi 20 e 21

amianto 2' di lettura Senigallia 05/06/2008 - E\' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ( n. 110 del 12 maggio 2008 ) il decreto del 12 marzo 2008 con cui i Ministri del Lavoro e dell\'Economia hanno dato attuazione ai commi 20 e 21 dell\'articolo 1 della legge 247 del 2007, meglio nota come legge di recepimento del protocollo sul welfare.

Il decreto è entrato in vigore il 12 maggio 2008. La data di entrata in vigore è importante dal momento che è dal 12 maggio 2008 che decorrono i 365 giorni durante i quali i lavoratori destinatari della norma potranno presentare domanda all\'INAIL per ottenere i benefici previdenziali per l\'esposizione all\'amianto (fino all\' 11 maggio 2009 compreso).


La norma si applica ai lavoratori: A) che hanno già presentato domanda all\'INAIL per il riconoscimento dell\'esposizione all\'amianto entro il 15 giugno 2005; B) che hanno ottenuto il riconoscimento dell\'esposizione all\'amianto con atto di indirizzo ministeriale con almeno una data termine per reparto, area produttiva o mansione al 31 dicembre 1992 (vedi elenco nella nota INAIL allegata); C) che non sono titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge 247 del 2007).


I lavoratori che si trovano nelle condizioni richieste devono presentare di nuovo domanda, come abbiamo già detto, all\'INAIL, entro l\'11 maggio 2009. Nella domanda che l\'INAIL chiama \"istanza di riesame\" i lavoratori devono dichiarare la sussistenza delle condizioni A) e C) precedentemente dette.


Come risulta dalla circolare INAIL allegata, l\'Istituto sta ancora lavorando alla predisposizione della modulistica.. La certificazione dei periodi di esposizione all\'amianto successivi a quelli riconosciuti dagli atti di indirizzo fino al 31 dicembre1992 sarà fatta dall\'INAIL. Possono essere riconosciuti tutti i periodi successivi al 1992 fino all\'avvio dell\'azione di bonifica e comunque, non oltre, il 2 ottobre 2003.


La data di avvio dell\'azione di bonifica è determinata dalle Asl nel cui ambito territoriale sono stati effettuati gli interventi di bonifica, previa verifica della relazione tecnica trasmessa dal datore di lavoro ai sensi dell\'articolo 9 della legge 257 del 1992. Saranno i datori di lavoro a rilasciare il curriculum professionale del lavoratore dal quale risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi svolti successivamente al 1992 fino all\'azione di bonifica e comunque non oltre il 2 ottobre 2003.


I datori di lavoro sono tenuti a fornire all\'INAIL tutte le informazioni richieste. In caso di controversia relativa al rilascio o al contenuto del curriculum o in caso di aziende fallite o cessate si applicano le disposizioni di cui all\'articolo 3, commi 4 e 5 del Decreto ministeriale 27 ottobre 2004 e cioè saranno le Direzioni provinciali del lavoro a dover dirimere le controversie o a dover indagare sulle aziende non più esistenti.


Abbiamo notizia che anche l\'INPS sta lavorando per predisporre la circolare applicativa del decreto interministeriale.






Questo è un comunicato stampa pubblicato il 05-06-2008 alle 01:01 sul giornale del 05 giugno 2008 - 1861 letture

In questo articolo si parla di attualità, a.l.a., carlo montanari, senigallia





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