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Trasporti scolastici: la ditta falaschi non poteva partecipare alla gara

3' di lettura Senigallia 30/11/-0001 -
Nella nostra qualità di legali della ditta Pettinelli Giancarlo di Senigallia veniamo a fornire le seguenti precisazioni in merito alle dichiarazioni rese dall'Unione dei Comuni Misa - Nevola nell'ambito dell'articolo comparso il 24 novembre sul Corriere Adriatico avente ad oggetto la gara d'appalto per il trasporto pubblico.

dallo Studio Legale Discepolo
Ancona


Preme in principio sottolineare come il bando di gara prevedeva espressamente, a pena di esclusione, che nei confronti dei partecipanti non dovesse essere stata pronuunciata condanna penale; inoltre costituiva espressa causa di esclusione anche l'aver reso in precedenza false dichiarazioni per la partecipazione a procedure di gara.

Su questo punto è bene precisare che, contrariamente a quanto affermato dall'Unione, un decreto penale di condanna emesso ai sensi dell'art. 459 cpp è a tutti gli effetti un provvedimento di condanna che diviene pronuncia definitiva in caso di mancata opposizione da parte dell'interessato.
Affermare, pertanto, che non è di alcun rilievo la circostanza che la ditta che si è aggiudicata l'appalto, ovvero la ditta Felaschi, abbia subito un decreto penale di condanna in quanto questo provvedimento non è una sentenza passata in giudicato è un'evidente inesattezza, oltre ad essere un'affermazione giuridicamente scorretta.
Il legale rappresentante della società Falaschi ha subito un provvedimento di condanna nel 2003 che è divenuto, per la mancata opposizione, definitivo.

In secondo luogo l'Unione dei Comuni Misa-Nevola avrebbe dovuto svolgere le opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto, richiedendo il certificato del casellario del legale rappresentante della società Falaschi ai sensi dell'articolo 33 dpr 313/2002 che prevede la facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di richiederlo completo di tutti i dati, compresi quelli non riportati nel casellario giudiziale richiesto dal privato.
Al contrario, come affermato dalla stessa Unione dei comuni, ci si è accontentati di acquisire il certificato del casellario rilasciato all'interessato il quale, ai sensi degli articoli 24 25 dpr 313/2002, non riporta tutti i dati interessanti il partecipante alle gare d'appalto.
La richiesta andava fatta anche ai fini di verificare la sussistenza di eventuali ulteriori condanne che avrebbero inficiato l'estinzione del reato di cui al decreto penale divenuto definitivo, il quale, come si ricava dall'imputazione di cui al decreto emesso dal GIP di Ancona in quei giorni, per la contestata recidiva specifica infraquinquennale, frecava un'imputazione dello stesso genere e specie, ovvero la violazione dell'articolo 453 cp (falso ideologico in dichiarazioni sostitutive ex dpr 445/2000).

In conclusione la società falaschi, per l'aver riportato provvedimenti penali di condanna, evidentemente della stessa natura e specie di quello che viene attualmente contestato (false dichiarazioni in atti pubblici) non era legittimata a partecipare alla gara per l'appalto del trasporto pubblico indetta dall'Unione dei comuni Misa - Nevola.





Questo è un articolo pubblicato il 30-11--0001 alle 00:00 sul giornale del 27 novembre 2006 - 5520 letture

In questo articolo si parla di trasporti, studio legale discepolo, corinaldo





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