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Montemarciano: nuova ordinanza contro gli allagamenti

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Constatato che le recenti copiose piogge hanno diffusamente determinato sul territorio comunale il verificarsi di fenomeni di straripamento di corsi d’acqua, di allagamento di campi ed abitazioni, di dilavamento e erosione di terreno, di invasione delle sedi stradali con fango ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali alle strade, con gravi danni materiali e disagi alla popolazione, e con grave pregiudizio della pubblica sicurezza ed incolumità.

dal Comune di Montemarciano
www.comune.montemarciano.ancona.it
Considerato che da una ricognizione sul territorio comunale è emerso che i fenomeni sopra specificati, oltre che alla copiosità delle piogge, sono da addebitarsi: alla omessa manutenzione dei corsi d’acqua, i cui alvei risultano invasi da rovi, canne, erbe infestanti, piante di alto fusto, con grave pregiudizio del libero deflusso delle acque.

Alla omessa o inadeguata regimazione delle acque di sgrondo dei campi, le quali, sovente, soprattutto in caso di copiose piogge, defluiscono, in maniera incontrollata e rapida, seguendo l’andamento naturale del terreno;
a lavori di aratura, che si estendono sino ai lembi delle strade e dei corsi d’acqua, con danno delle scarpate delle strade e delle sponde dei corsi d’acqua; Ritenuto opportuno e doveroso adottare dei provvedimenti tesi ad evitare che, in caso di copiose piogge possano riverificarsi i fenomeni dannosi sopra specificati, a tutela della pubblica sicurezza ed incolumità;
Visto l’ art. 913 del Codice Civile; Visto l’art. 96 lett. f) del T.U. n. 523 del 25/09/1904; Visto il Regolamento Comunale di Polizia Rurale; Vista la legge n. 689 del 24/11/1981; Visto l’art. 50 della legge n. 267/2000; Vista la Legge Regionale n. 6 del 23/02/2005; Accertata la propria competenza in materia

ORDINA: Ai proprietari, o in loro vece i conduttori a qualsiasi titolo, dei terreni agricoli siti nel territorio comunale, frontisti ai corsi d’acqua sia pubblici che privati ed alle strade pubbliche, entro 30 giorni dalla data odierna, debbono provvedere all’esecuzione dei sotto elencati lavori:
1) Pulitura dei corsi d’acqua privati (fossi e canali di scolo), liberando gli alvei da rovi, canne, erbe infestanti, piante di alto fusto, ad esclusione di quelle protette ai sensi della L.R. n. 7/85 come modificata dalla L.R. n. 8/87, e da ogni altro materiale di qualsiasi natura e genere indebitamente riversato entro l’alveo:

2) Regimazione delle acque di sgrondo dei campi, nella misura atta ad evitare, anche in caso di forti piogge, danni soggetti sia pubblici che privati, secondo la disciplina di cui agli artt. 913, 914 e1096 del Codice Civile;

VIETA:
Ai soggetti sopra specificati di eseguire lavori di aratura entro una fascia di metri lineari due dall’alveo dei corsi d’acqua privati e dalle scarpate delle strade pubbliche, e di metri lineari quattro dai corsi d’acqua pubblici (torrente Rubiano, fosso Nuovo, fosso della Sorce, fosso degli Alberici, fosso del Verziere). Tali fasce di rispetto di metri lineari due e di metri quattro, altrimenti dette “CAPITAGNA o CAVEZZAGLIA”, a tutela dei corsi d’acqua e delle strade, dovranno essere costantemente mantenute a prato, con l’erba non più alta di cm. 20;

RENDE NOTO:
Che i trasgressori alle presenti norme saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00; e che i trasgressori saranno ammessi a pagare, in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione, la somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale pari ad Euro 150,00 sul C.C.P. n 10091601 intestato al Comune di Montemarciano – Polizia Municipale o direttamente presso il Comando Polizia Municipale sito in Vicolo Gili, 3.

Qualora dalla inadempienza delle disposizioni sopra specificate possa derivare un danno al patrimonio pubblico o possa derivare un pericolo per la pubblica sicurezza ed incolumità si procederà all’esecuzione dei lavori d’ufficio, con recupero coatto delle spese sostenute. La presente ordinanza sarà apposta all’albo pretorio del Comune. Gli Agenti di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) sono incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza.