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tax & business law: L'Acconto delle tasse di novembre

3' di lettura Senigallia 30/11/-0001 -
Iniziamo la nostra collaborazione con “Vivere Senigallia” con l’obbiettivo di portare a “misura di lettore-navigatore” quelle tematiche ritenute dai più complesse, che cercheremo di fornire con la massima semplicità di linguaggio il panorama giuridico- fiscale più chiaro al lettore che si trova ad affrontare gli adempimenti trattati senza che quanto descritto possa essere considerato esaustivo della materia.

dal Dott. Corrado Solofra e Rag. Mario Palommella
Commercialisti in Senigallia


Questo primo articolo affronta un tema di attualità per il mese di novembre, quello che comunemente è definito “acconto delle tasse” ovvero il versamento degli acconti di imposta sul reddito basato sul criterio dell’ “autotassazione”.
Di seguito ci occuperemo esclusivamente degli acconti d’imposta sul reddito delle persone fisiche che rappresentano la platea più vasta dei contribuenti meglio conosciuta come IRPEF.
Bisogna innanzitutto dire che il criterio dell’autotassazione consiste nel determinare un acconto dell’IRPEF dovuta sul reddito dell’anno in corso, per poi procedere, nel successivo mese di giugno, all’eventuale saldo nel momento in cui verrà effettuata la dichiarazione dei redditi.
Per sapere se è dovuto l’acconto per l’anno 2005 il contribuente persona fisica che ha presentato una dichiarazione dei redditi per l’anno 2004 tramite modello Unico o 730 e che abbia versato la relativa imposta, deve verificare se l’ IRPEF netta indicata in dichiarazione sia superiore ai 51,65 euro, limite entro il quale si è esonerati dal versamento degli acconti. Verificata l’obbligatorietà dell’adempimento, il contribuente deve provvedere, a calcolare l’acconto nella misura del 98% dell’imposta a debito evidenziata per il 2004 tenendo presente che, qualora il risultato di detta moltiplicazione non superi la somma di 257,52 euro egli deve provvedere al versamento dell’intera somma in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2005.
Nel caso in cui sia superiore al predetto limite il contribuente deve versare sempre entro la stessa data la seconda rata di acconto, avendo già provveduto a versare la prima entro il mese di giugno.
Il contribuente ha la possibilità di calcolare l’acconto in misura inferiore rispetto alle risultanze derivanti dal metodo predetto, qualora si presuma di realizzare nell’anno in corso un reddito verosimilmente inferiore rispetto a quello dichiarato l’anno precedente.
In questo caso comunque l’entità dell’acconto non dovrà mai risultare inferiore al 98% delle imposte che risulteranno a debito per l’anno 2005, tenendo ben presente che, in caso di errore per difetto, l’amministrazione finanziaria, ovvero l’organo preposto al controllo delle dichiarazioni, applicherà una sanzione nella misura del 30%, oltre all’applicazione degli interessi di legge, sul minor importo versato, fatta salva per il contribuente la possibilità di ricorrere alla disciplina del “ravvedimento operoso”.

Determinata correttamente la misura degli acconti, i contribuenti che dichiarano i propri redditi per mezzo del modello Unico, devono provvedere al versamento tramite delega di pagamento unificata “modello F24”, indicando il codice tributo 4034, presso gli sportelli di un qualsiasi istituto di credito, uffici postali e/o sportelli del concessionario della riscossione, mentre coloro che per dichiarare i propri redditi si sono avvalsi del modello 730 si vedranno trattenere, dal proprio datore di lavoro, quanto dovuto direttamente dalle retribuzioni corrisposte.






Questo è un articolo pubblicato il 30-11--0001 alle 00:00 sul giornale del 16 novembre 2005 - 2359 letture

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