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Senigallia dichiara guerra alla zanzara tigre

7' di lettura Senigallia 30/11/-0001 -
Pericolo Zanzara Tigre: il Sindaco Promulga un'ordinanza per evitare specchi d'acqua stagnante, dove la zanzara depone le uova.

dal Comune di Senigallia
www.comune.senigallia.an.it


IL SINDACO


Considerata l’attuale diffusione della così detta “zanzara tigre” (Aedes Albopictus), favorita dalle mutate condizioni meteoclimatiche verificatesi in Italia nell’ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell’umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre assimilabili a quelle del Sud-Est asiatico da cui la zanzara ha origine;
Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall’Istituto Superiore di Sanità che ha ritenuto opportuno diramare linee-guida per la sua prevenzione e controllo;
Rilevati i risultati positivi degli interventi svolti dal Comune nell’anno 2003, mediante trattamenti programmati sia larvicidi che adulticidi e sia con interventi mirati su segnalazione;
Riscontrata la necessità, ai fini del controllo dell’infestazione, di conseguire l’obiettivo di un ulteriore e più esteso intervento larvicida negli spazi privati dell’intero territorio comunale, oltre che di altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi, mentre l’Amministrazione comunale continuerà la propria opera di bonifica in quelli pubblici;
Considerato che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall’acqua, danno origine allo sviluppo di larve, generalmente nel periodo da aprile a ottobre;
Tenuto conto del disagio prodotto dall’infestazione di insetti fortemente aggressivi nei riguardi delle persone e del rischio per la salute, in quanto possibili veicoli di trasmissione di malattie infettive, anche se a tutt’oggi non si sono riscontrate le condizioni necessarie per tale trasmissione identificabili nella presenza di serbatoi umani dei virus più direttamente interessati;
Ritenuto di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell’ambiente;
Visto l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n.1265;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993;
Visto il Regolamento Comunale d’Igiene;
Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA


a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, fino a tutto il 31 Ottobre 2004:
evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
trattare l’acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, situati negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni rese disponibili dalle farmacie e comunicate alla cittadinanza con adeguati interventi informativi; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;
pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell’avvio del ciclo di trattamento larvicida;
introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d’acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi.

ORDINA ALTRESI’


A)ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:
assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d’acqua stagnante anche temporanee;
B)ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d’acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali:
curare la manutenzione dei corsi d’acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d’acqua;
eliminare le eventuali sterpaglie;
C)a tutti i conduttori di orti:
privilegiare la innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d’acqua;
D)ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:
- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
E)ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale:
stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
provvedere alla disinfestazione quindicinale dell’acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
F)ai responsabili dei cantieri:
evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

AVVERTE


le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale d’Igiene;
la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 103,29 prevista dall’art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

DISPONE


sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale e l’A.S.U.R. Zona Territoriale n. 4 (Dipartimento di Sanità Pubblica);
la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate ai sensi;
il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento. Copia del presente atto può essere richiesta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

IL SINDACO
(Sig.ra Luana Angeloni)





Questo è un articolo pubblicato il 30-11--0001 alle 00:00 sul giornale del 19 giugno 2004 - 2326 letture

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