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dot Comune: sull'Antenna Saline, il TAR rimette la decisione alla Corte Costituzionale

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In merito al posizionamento dell’impianto di telefonia mobile in area Saline, il Tribunale Amministrativo Regionale, con ordinanza numero 31 del 12 marzo 2010, ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 comma 2 della Legge Regionale n.25/2001, nella parte in cui vieta l’installazione di impianti per telefonia mobile negli impianti sportivi.


Genericità, difficoltà di interpretazione e di applicazione della legge, contrasto con la legislazione nazionale e mancata considerazione delle singole realtà territoriali nella valutazione dei rischi per la salute pubblica sono le questioni avanzate dal TAR. Una decisione che riconosce le finalità del Piano di Tutela della Popolazione  dall’inquinamento elettromagnetico votato dal Consiglio Comunale di Senigallia per promuovere l’abbattimento dell’inquinamento elettromagnetico sul nostro territorio, individuando al contempo l’uso di aree pubbliche come strumento per effettuare un sempre maggiore controllo sugli impianti a servizio della telefonia mobile.

L’ordinanza del TAR fa seguito al ricorso presentato da 24 cittadini, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Paradisi e Filippo Boccioletti, contro il Piano di Tutela, che prevede tra l’altro il posizionamento di un impianto di telefonia mobile in area Saline.

L’istruttoria del TAR, pur respingendo le eccezioni pregiudiziali dedotte dal Comune di Senigallia, ha evidenziato che il Parco delle Saline non è stato realizzato e ha osservato che la citata L.R 25/2001 è di difficile interpretazione e di difficile applicazione riguardo al divieto di installazione di antenne di telefonia nei parchi pubblici, nelle aree verdi e negli impianti sportivi.

Pur considerando fondato il ricorso presentato, il TAR ha evidenziato la rilevanza della questione di incostituzionalità della norma regionale in esame per contrasti con la Legge nazionale n° 36/2001, che prevede siano le Regioni a fissare criteri (ma non divieti specifici) diversi dalle categorie contemplate dalla legge nazionale per il posizionamento di impianti di telefonia mobile. La legge nazionale non fa infatti rientrare nei luoghi vietati per il posizionamento gli impianti sportivi, considerandoli luoghi interessati da permanenze temporanee, in occasione di allenamenti o competizioni sportive.

Nel merito, il TAR analizza altre due importanti argomenti riguardanti la questione di legittimità costituzionale della legge regionale: da una parte viene evidenziata la questione di pregiudicare l’interesse, prodotto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione di reti di telecomunicazione a servizio della comunità.

Dall’altra, nel merito della tutela della salute dei cittadini, il TAR considera che l’articolo 7 comma 2 della Legge Regionale non tiene adeguatamente conto delle singole realtà territoriali e dell’effettivo rischio per la salute provocato da impianti di telefonia mobile. Questa considerazione sostiene le finalità del piano di tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico del Comune di Senigallia, specie nella parte del dispositivo in cui il TAR dichiara: “…ci si può chiedere perché sarebbe più dannosa un’antenna collocata in un impianto sportivo frequentato saltuariamente anziché in un centro residenziale o in una zona produttiva molto più frequentata nel corso della giornata.”

È il caso del Piano di Tutela votato dal Consiglio Comunale, che ha infatti permesso lo spostamento in area Saline dell’antenna in precedenza collocata sopra l’hotel Cristina, al centro di una popolosa area residenziale. A questo proposito va ricordato che, mentre l’antenna posizionata sull’Hotel Cristina esponeva la popolazione residente a valori vicini a 6 V/m, tutti i dati rilevati in questi mesi sugli impianti sportivi delle Saline hanno registrato  misurazioni vicine allo 0,5 V/m, di ben dodici volte inferiori al valore di attenzione di 6 V/m e all’obiettivo di qualità di 6 V/m previsti per legge.

Va altresì ricordato che, sempre grazie allo stesso Piano, è stato possibile lo smantellamento dell’antenna prima installata in via Po, nelle vicinanze dell’Ospedale (anche qui entro un quartiere densamente abitato), così come la ricollocazione in area più adeguata e distante dalle abitazioni dell’antenna prima situata all’interno dell’azienda Bucci di Senigallia, evitando inoltre la proliferazione selvaggia di antenne in via Baroccio, sopra il centro commerciale Coop Saline, in via Pasubio, nei pressi del Parco della Pace, e nel cuore degli abitati di Cesanella e di Cesano.

Il ricorso dei 24 cittadini, su cui il TAR ha emesso l’ordinanza in oggetto, ha invece di fatto sortito l’effetto di bloccare l’attuazione delle altre previsioni del Piano, che pure avrebbero l’obiettivo di difendere e promuovere la salute pubblica attraverso lo smantellamento e la bonifica degli impianti tuttora esistenti sugli Hotel Argentina, Adriatico e Atlantic, così come sulla Chiesa di San Martino e in via Garibaldi, a Marzocca.

La Corte Costituzionale, cui il TAR ha rimesso la decisione dopo la sospensione del giudizio, esprimerà il proprio parere, presumibilmente, tra un anno circa.
dal Comune di Senigallia
www.comune.senigallia.an.it
di leobi del 15/03/2010 ore 03:44:18
mi trovate per favore, uno stralcio di prova scientifica che i campi elettromagnetici fanno male?se ne trovate una ve ne riporto altre che dicono il contrario,
sapete qual'è il massimo consentito dalla comunità europea di emissione elettromagnetica? 20 volt metro.
neanche l'organizzazione mondiale della sanità ha mai dato prove certe se i campi elettromagnetici sono dannosi alla salute, uno dei migliori metodi di cura contro i tumori si chiama Marconi terapia usa gli stessi apparecchi che si usano per trasmettere i segnali dei vostri cellulari, ed in fine provate a lamentarvi se il vostro cellulare non ha campo per trasmettere un sms o una chiamata importante o di emergenza. poi ne riparliamo a fine elezioni.