
Il difensore civico regionale, avv. Samuele Animali, disapprova, nella sostanza,
le argomentazioni con le quali il Comune di Senigallia ha giustificato la
violazione
ripetuta del Regolamento sulla pubblicizzazione della situazione
reddituale e patrimoniale degli amministratori locali.
In particolare l'
ombudsman regionale così risponde alle due principali argomentazioni avanzate dai Servizi Generali del Comune di Senigallia:
1) Il
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, risalente al 2005, non fa mai riferimento all'
altra norma del 1994. E' possibile che ciò abbia qualche impatto sull'applicazione del regolamento più vecchio? Così risponde l'avv. Animali:
Credo che occorra tener sempre ben presente che è lo statuto comunale
a fissare i princìpi ai quali deve informarsi l’attività dell’ente e
che assume il valore di fonte primaria rispetto ad eventuali
regolamenti. La cui formulazione ed interpretazione dovrebbe dunque
rifarsi, nel caso di Senigallia, all'art. 30 dello Statuto intitolato
“Doveri e prerogative del consigliere comunale: I consiglieri comunali
assicurano informazioni sulle personali condizioni finanziarie,
provvedendo a notificare il proprio stato patrimoniale ed economico
secondo le norme del regolamento”.
Non
solo. L'avv. animali afferma, più esplicitamente, che l'esistenza di un
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale che disciplina
organicamente i diritti e i doveri dei componenti del consiglio comunale "non esclude che debba essere applicato anche il regolamento che tratta
più specificamente la materia, a quanto risulta mai annullato".
2) Le sanzioni previste dal Regolamento del 1994 sarebbero
inapplicabili alla luce del funzionamento odierno del Consiglio
Comunale. Questo secondo i Servizi Generali del Comune di Senigallia.
Ecco il parere, su questo, del Difensore Civico:
Per
quanto concerne la difficoltà ad inquadrare la questione in un ordine
del giorno, mi pare che il riferimento da tener presente siano
piuttosto le disposizioni nelle quali si parla di contenuti. [...]
Attraverso il voto il Consiglio comunale manifesta la propria volontà,
o formula proprie richieste su questioni di rilevante interesse
pubblico, che addirittura possono esulare dalla competenza
amministrativa del Consiglio medesimo. Non vedo problemi tecnici o
formali che rappresentino un limite alla possibilità per il
Presidente di fissare l'o.d.g., problemi che magari sono piuttosto
conseguenza di una prassi consolidata.
Per ulteriori approfondimenti rimandiamo al
testo integrale della risposta, preceduta dalla mia lettera.
La cronistoria dell'intera vicenda è raccolta sul blog senigalliese
Popinga, a
questo indirizzo.