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dot Scaloni: il Difensore Civico smentisce l'Amministrazione Comunale

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Il difensore civico regionale, avv. Samuele Animali, disapprova, nella sostanza, le argomentazioni con le quali il Comune di Senigallia ha giustificato la violazione ripetuta del Regolamento sulla pubblicizzazione della situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori locali.

In particolare l'ombudsman regionale così risponde alle due principali argomentazioni avanzate dai Servizi Generali del Comune di Senigallia:

1) Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, risalente al 2005, non fa mai riferimento all'altra norma del 1994. E' possibile che ciò abbia qualche impatto sull'applicazione del regolamento più vecchio? Così risponde l'avv. Animali:

Credo che occorra tener sempre ben presente che è lo statuto comunale a fissare i princìpi ai quali deve informarsi l’attività dell’ente e che assume il valore di fonte primaria rispetto ad eventuali regolamenti. La cui formulazione ed interpretazione dovrebbe dunque rifarsi, nel caso di Senigallia, all'art. 30 dello Statuto intitolato “Doveri e prerogative del consigliere comunale: I consiglieri comunali assicurano informazioni sulle personali condizioni finanziarie, provvedendo a notificare il proprio stato patrimoniale ed economico secondo le norme del regolamento”.

Non solo. L'avv. animali afferma, più esplicitamente, che l'esistenza di un Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale che disciplina organicamente i diritti e i doveri dei componenti del consiglio comunale "non esclude che debba essere applicato anche il regolamento che tratta più specificamente la materia, a quanto risulta mai annullato".

2) Le sanzioni previste dal Regolamento del 1994 sarebbero inapplicabili alla luce del funzionamento odierno del Consiglio Comunale. Questo secondo i Servizi Generali del Comune di Senigallia. Ecco il parere, su questo, del Difensore Civico:  

Per quanto concerne la difficoltà ad inquadrare la questione in un ordine del giorno, mi pare che il riferimento da tener presente siano piuttosto le disposizioni nelle quali si parla di contenuti. [...] Attraverso il voto il Consiglio comunale manifesta la propria volontà, o formula proprie richieste su questioni di rilevante interesse pubblico, che addirittura possono esulare dalla competenza amministrativa del Consiglio medesimo. Non vedo problemi tecnici o formali che rappresentino un limite alla possibilità per il Presidente di fissare l'o.d.g., problemi che magari sono piuttosto conseguenza di una prassi consolidata.

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo al testo integrale della risposta, preceduta dalla mia lettera.
La cronistoria dell'intera vicenda è raccolta sul blog senigalliese Popinga, a questo indirizzo.
da Marco Scaloni
www.scaloni.it/popinga
di Gabriel del 18/01/2010 ore 12:47:02
Come avevo già detto, le argomentazioni del Comune erano infatti (a mio avviso giustamente) state respinte dal consigliere civico regionale; di fatto non c'è alcun limite all'applicabilità di quel regolamento e quindi la mancata applicazione è stata del tutto arbitraria e sbagliata.